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Separazione Funzionale news

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09/02/2012
Modifica dell'Allegato A al TIU. Questo in estrema sintesi il contenuto della Delibera 36/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Le modifiche di rilevanza ai fini dell'unbundling funzionale sono:

  • all’articolo 12 del TIU, dopo il comma 12.7 è aggiunto il seguente comma: “12.8. Fatta salva la possibilità per l’Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino all’invio da parte dei medesimi soggetti, secondo le modalità definite dal Direttore della Direzione infrastrutture, delle comunicazioni obbligatorie previste dalla presente Parte. La sospensione non  riguarda le erogazioni in relazione alle quali il soggetto in questione è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate.”

  11/07/11
Su proposta della direzione Tariffe, l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas ha disposto per il 2011, attraverso la Delibera VIS 68/11 una verifica ispettiva nei confronti di un'impresa di stoccaggio (in Italia il numero è decisamente esiguo) in materia di tariffe e di separazione funzionale, amministrativa e contabile per la verifica della corretta applicazione di quanto previsto dalla Delibera 11/07 (TIU).

28/06/11
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di recepimento del terzo pacchetto energia Ue. Approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 31 maggio e firmato dal presidente della Repubblica il 1° giugno, il provvedimento numero 93/2011 entra in vigore il 29 giugno 2011.

Per quanto concerne l'unbundling, il terzo pacchetto punta ancora sulla separazione funzionale per favorire l’apertura dei mercati impedendo che le imprese verticalmente integrate possano avvantaggiarsi dal fatto che operano tanto nei segmenti regolati che nei segmenti liberi, fatto salvo che per le attività di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell’energia elettrica dove il terzo pacchetto prevede diverse forme di unbundling, tra loro alternative, tutte decisamente più spinte di quelle finora conosciute.

Sul punto il decreto di recepimento nazionale si caratterizza per alcuni aspetti di rilievo.

  • Con riferimento all’attività di trasporto, dove la direttiva prevede un’escalation del livello di unbundling, il decreto accoglie tutti i possibili modelli di unbundling consentiti dalla direttiva europea, prescrivendo in particolare che l’operatore maggiore del trasporto adotti il cosiddetto modello ITO ed esonerando, invece, le imprese minori di trasporto regionale.
  • Con riferimento all’attività di distribuzione del gas naturale il decreto presenta due importanti novità:
    • la prima è che pur mantenendo l’obbligo di separazione funzionale per tutte le imprese di distribuzione, indipendentemente dalla loro dimensione, stabilisce requisiti minimi per le sole imprese con oltre 100.000 clienti allacciati, aprendo a possibili semplificazioni per le imprese minori nei limiti che saranno stabiliti dall’Autorità;
    • la seconda è che recepisce espressamente la norma in materia di brand unbundling, superando l’empasse generato dal loro solerte recepimento operato da AEEG per mezzo della Del. ARG/com 57/10 e che alcuni operatori avevano impugnato ottenendone la sospensiva.

Altresì di particolare rilievo, nel percorso della normazione della distribuzione del gas, l'articolo 24 (Valore di rimborso degli impianti di distribuzione).

Attraverso la Delibera VIS 54/11 (http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/054-11vis.htm) ed il relativo allegato (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/054-11visalla.pdf) l'AEEG ha dato notizia dell'imminente effettuazione di due verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica.

 

Per prendere visione dello schema analitico dei temi in indagine predisposto da utiliteam cliccare qui

02/03/11
Circolano le bozze di decreto (cfr. Relazione Illustrativa, Parte 1, Parte 2) per il recepimento del Terzo pacchetto energia, che contengono indicazioni rispetto al modello di Governance ovvero all'attribuzione dei compiti tra il Ministero per lo Sviluppo Economico e l'Autorità per l’Energia. Nello stesso decreto, tra gli altri, sono sollevati i delicati problemi dello sviluppo delle reti di trasporto e della determinazione del valore di riscatto delle stesse alla fine del periodo di durata della concessione del servizio di Distribuzione del Gas. 

18/02/2011
Un'ordinanza del TAR della Lombardia su ricorso di Snam Rete Gas riguardo al diritto di uso del marchio, il celebre "cane a sei zampe", ha effetto temporaneamente sospensivo sulla Deliberazione ARG/com 57/10. Il procedimento cautelare è stato preso dal Tribunale Amministrativo recependo le contestazioni di Snam circa il "danno grave ed irreparabile" (ex art. 700 c.p.c.) che arrecherebbe all'azienda differenziare in modo sostanziale il proprio marchio da quello di Eni. La sentenza però "riserva al (giudizio di) merito ogni valutazione in ordine alla sussistenza del potere dell'Autorità di dare attuazione alla Direttiva CE 2009/73" così come alla Direttiva 2009/72. Tale potere, in effetti, non sta in capo all’AEEG bensì al Governo, ai sensi della Legge Comunitaria 2009: si attende infatti che il Governo emani il decreto di attuazione della Direttiva comunitaria 2009/73 al più presto, tenendo conto della sussistenza di un termine formale al 3/3/2011. 

23/12/10

AEEG attraverso la Deliberazione 14 dicembre 2010 - ARG/com 238/10, l'Autorità ha rinviato al 31 gennaio 2011 il termine ultimo previsto al punto 3. della Deliberazione ARG/com 57/10, relativo all'invio delle comunicazioni relative alla separazione funzionale.

29/10/10
AEEG attraverso una Comunicazione rende noto di avere istituito la modalità di raccolta online delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale, ai sensi della Parte IV del TIU.

Per effetto della Determina numero 6/10, come previsto già dal punto 3 della Deliberazione ARG/com 57/10, è in particolare confermato che le aziende tenute all'iscrizione nell'anagrafica operatori esercenti una o più delle attività di cui al comma 7.1 del TIU sono tenute a fornire le informazioni di stato relative agli obblighi di separazione funzionale attraverso la apposita sezione del sistema telematico di separazione funzionale entro 30 (trenta) giorni dalla messa in linea del sistema.

E' altresì previsto che entro il medesimo termine siano inviati anche il rapporto annuale sulle misure adottate in esecuzione del programma di adempimenti e il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture.

28/04/10
Viene pubblicata la Del. ARG/com 57/10 che riforma il Testo Integrato di Unbundling per ottemperare alle decisioni del Consiglio di Stato e per apportare alcune modifiche ed integrazioni.

Le modifiche più significative inerenti la Parte IV (separazione funzionale) riguardano:

  • eliminazione della misura dalle attività rilevanti ai fini della separazione funzionale, con sua conseguente inclusione nella distribuzione,
  • possibilità di svolgere in forma congiunta, senza che siano tra loro separate funzionalmente:
    • attività regolate del settore energia e “attività diverse”, purché queste ultime siano svolte in regime di concessione o riguardino servizi basati su infrastrutture di rete svolti in regime di esclusiva;
    • attività di trasmissione, dispacciamento, distribuzione e misura dell’energia elettrica;
    • attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura del gas naturale;
    • attività di distribuzione del gas naturale e distribuzione e misura di altri gas a mezzo di reti, a condizione che sia garantita la separazione funzionale tra la distribuzione e misura di altri gas a mezzo di reti e la vendita di tali gas;
    • attività di stoccaggio del gas naturale e di coltivazione del gas naturale, limitatamente alla produzione residuale inclusa nella concessione di stoccaggio, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00;
    • attività regolate del settore energia e le medesime attività svolte all’estero;

  • sistema telematico per invio di piano di sviluppo, programma di adempimenti (e relative modifiche rilevanti) e rapporto annuale sulle misure adottate;
  • invio del primo programma di adempimenti entro 30 giorni a decorrere da quando l’AEEG avrà messo in linea il sistema telematico;
  • inclusione dei dirigenti apicali nel Gestore Indipendente;
  • obbligo di differenziazione di identità, politiche di comunicazione e marchio delle società di trasmissione, trasporto e distribuzione operanti nell’ambito di imprese verticalmente integrate;
  • soppressione dell’obbligo per il componente del Gestore Indipendente di segnalare all’AEEG decisioni assunte nell’ambito dell’impresa verticalmente integrata ovvero comportamenti in contrasto con le finalità del TIU;
  • soppressione dell’obbligo per il Garante di segnalare tempestivamente all’Autorità gli eventi e le circostanze di particolare rilevanza inerenti le responsabilità a lui affidate;
  • soppressione della frase “secondo le linee guida definire dall’AEEG” e abrogazione della Del. ARG/com 132/08.

Una versione non ufficiale del TIU modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui alla Del. ARG/com 57/10 è disponibile su richiesta, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. a utiliteam

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27/04/11


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