Separazione Funzionale


Gli scopi complessivi dell'unbundling sono:
- Scopo di fondo:
- creare condizioni che favoriscano l’apertura dei mercati in un contesto competitivo che assicuri parità di condizioni a tutti i competitors
- Scopi specifici:
- separare le attività commerciali (concorrenziali e libere) da quelle di gestione delle infrastrutture (regolate);
- garantire alle imprese commerciali condizioni paritetiche nell’utilizzo delle risorse infrastrutturali;
- garantire che il gestore delle infrastrutture operi in condizioni di indipendenza, neutralità e terzietà e che persegua unicamente la corretta gestione di un pubblico servizio.
Per raggiungere tali scopi sono previste tre forme di separazione:
- Separazione societaria: costituisce un prerequisito per l'indipendenza del gestore delle infrastrutture.
- Separazione funzionale, che realizza la reale indipendenza e terzietà nella gestione delle infrastrutture, prevedendo per il loro gestore:
- autonomia decisionale,
- autonomia organizzativa,
- autonomia negli acquisti di beni e servizi,
- assenza di conflitti di interesse,
- riservatezza nella gestione dei dati commercialmente sensibili.
- Separazione contabile, che persegue:
- finalità informative a beneficio della regolazione e del controllo,
- l'impedimento di forme di sussidio incrociato,
- specifiche finalità a beneficio della regolazione tariffaria.
La separazione funzionale presenta i seguenti caratteri essenziali:
- si applica alla cosiddetta Impresa Verticalmente Integrata (IVI) in quanto in essa coesistono la gestione e l'utilizzo di infrastrutture ritenute essenziali per la liberalizzazione,
- prevede che nell'ambito dell'IVI le attività in concessione siano affidate ad un Gestore Indipendente,
- attribuisce al Gestore Indipendente autonomia decisionale ed organizzativa, nonché ulteriori requisiti tesi ad eliminare i conflitti di interesse e ad assicurare riservatezza circa i dati commercialmente sensibili,
- definisce i componenti del Gestore Indipendente secondo due diversi criteri, il secondo dei quali costituisce un'opzione introdotta con Del. 253/07 e consente esplicitamente che il Gestore Indipendente possa essere una "impresa nell'impresa" senza implicare una nuova separazione giuridica,
- sarà attuata a decorrere dal 30 giugno 2008 e si svilupperà secondo un Programma degli adempimenti che il Gestore Indipendente redigerà secondo linee guida istituite dall'Autorità con Del. ARG/com 132/08,
- sarà oggetto di un programma di ispezioni e verifiche definito dalla Direzione Vigilanza e Controllo, da svolgersi nel quadriennio 2008-2011 anche tramite sopralluoghi.
Ne consegue che la realizzazione della Separazione Funzionale presenta un rilevante impatto che sulla struttura del gruppo societario, sulla governance dell'impresa, sull'organizzazione aziendale, sui contratti di servizio e di lavoro, sui sistemi informativi e su altri aspetti.
Operatori e loro associazioni hanno impugnato la Del. 11/07 avanti al TAR Lombardia ravvisando profili di illegittimità specie per quanto attiene la Parte IV del Testo Integrato di unbundling, vale a dire la parte che attiene la Separazione Funzionale. Detti profili sono classificabili in:
- profili generali, che comporterebbero l'annullamento totale, ed attengono la procedura stabilita dalla Legge Comunitaria 2004 per l'attuazione delle direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE;
- profili specifici, che comporterebbero annullamenti parziali, ed attengono specifici aspetti riguardo ai quali i ricorrenti ritengono che il provvedimento travalichi le direttive europee e gli scopi stessi dell'unbundling.
Le sentenze di primo grado hanno comportato un parziale annullamento della Del. 11/07; le parti hanno presentato appello.
Le sentenze di secondo grado sono state depositate nel corso del mese di febbraio 2009: con esse il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato le sentenze di primo grado, per cui rispetto al testo originale della Del. 11/07 le principali modificazioni riguardano:
- l’annullamento delle norme che prevedono la separazione funzionale tra la distribuzione e la misura del gas naturale;
- l’inclusione tra i componenti del Gestore Indipendente dei soli dirigenti con funzioni dirigenziali quantomeno generali preposti alle attività separate;
- l’annullamento dell’obbligo di denuncia da parte dei componenti del Gestore Indipendente di decisioni assunte nell’ambito dell’Impresa Verticalmente Integrata che risultassero in contrasto con le finalità di separazione funzionale;
- l’annullamento della previsione secondo la quale il Programma degli Adempimenti dovrebbe essere predisposto dal Gestore Indipendente secondo una linea guida definita dall’Autorità.
Si è altresì formato il giudizio di primo grado in merito al contenzioso per l’annullamento della Del. ARG/com 132/08 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale (compreso il documento di consultazione DCO 22/08).
Nella sentenza di primo grado il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso in quanto secondo il giudice l'annullamento dell'art. 12.2 della Del. 11/07 (atto presupposto delle linee guida) ha travolto anche l'atto conseguente (le linee guida) provocandone la caducazione. Ne consegue che la Del. ARG/com 132/08 non produce più alcun effetto.
Va peraltro considerato che nei suoi caratteri fondamentali la Del. ARG/com 132/08 definisce linee guida che, secondo l’AEEG, “rappresentano una sistematizzazione ed un chiarimento di quanto previsto nel TIU e le stesse devono essere considerate come un supporto alle imprese nel processo di identificazione delle aree di maggior rischio”.
Pertanto, sebbene la sentenza abbia reso le linee guida non più vincolanti, esse rimangono un riferimento importante per i Gestori Indipendenti, che sono chiamati a predisporre ed aggiornare il loro programma di adempimenti, secondo quanto stabilito dall’art. 12 del Testo Integrato di Unbundling.
A tal fine utiliteam in collaborazione con lo STUDIO LEGALE BONORA E ASSOCIATI, ha messo a punto il servizio strutturato di consulenza aziendale e legale , attraverso il quale forniscono al Gestore Indipendente indirizzo metodologico e supporto operativo per la realizzazione del programma.
Attraverso questo servizio la Consulenza accompagna il Gestore fino al completamento dei contenuti del primo anno di adempimenti, incluso l’allestimento della documentazione da inviare all’Autorità, composta dal programma stesso e dal primo rapporto annuale sulle misure adottate che, come stabilito dall’art. 12.3 del TIU, sarà reso pubblico.
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