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Separazione Contabile

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La disciplina dell’unbundling funzionale e contabile è:

  • un cardine della riforma del settore energetico a livello europeo;
  • una disciplina contabile che riguarda o riguarderà tutti i Servizi Pubblici Locali;
  • la fonte di informazioni principale per la determinazione delle tariffe;
  • un’esigenza informativa complessa e rigidamente regolata;
  • un importante strumento di controllo per il regolatore.

Il Testo integrato di unbundling per il secondo periodo di regolazione ha previsto una sostanziale semplificazione, specie per quanto attiene alcune poste finanziarie, ma dall'altro un incremento dei rendiconti annuali separati e soprattutto un rilevante irrigidimento dei requisiti del sistema contabile e gestionale. Al contempo ha introdotto norme che favoriscono il controllo da parte dell'Autorità che ha disposto un piano di ispezioni per il quadriennio 2008-2011.

Il Testo integrato di unbundling introdotto con Del. 11/07 il 24/01/2007:

  • è emanato in esito al procedimento avviato con Del. 127/05 e della consultazione avviata con documento del 16/03/06;
  • abroga le delibere 310/01 e 311/01 ed apre il secondo periodo di regolazione della disciplina dell'unbundling;
  • introduce una estesa regolazione della separazione funzionale che comporta obblighi decorrenti dal 2008;
  • riforma profondamente la disciplina dell'unbundling contabile, con decorrenza dall'esercizio 2007, salvo differimento di un anno per gli esercenti che ne hanno fatto richiesta entro il 28/02/2007;
  • impone l'adozione di sistemi contabili "basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività" e che contengano "fin dall'origine ... l’articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati";
  • riforma l'articolazione delle attività in comparti;
  • riforma il sistema dei conti annuali separati prevedendo rendiconti di specifico interesse ai fini delle determinazioni tariffarie;
  • estende alcuni obblighi alle imprese proprietarie delle immobilizzazioni funzionali alle attività, anche se non svolgono altre operazioni relative a tali attività;
  • regola in modo stringente le transazioni nell'ambito del gruppo societario, che dovranno svolgersi in applicazione di contratti di servizio dotati di specifici requisiti e che dovranno essere conservati per almeno 10 anni;
  • stabilisce contenuti minimi per la nota di commento ed introduce prescrizioni specifiche circa la relazione del revisore sui conti annuali separati;
  • estende a 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio il tempo per la trasmissione all'Autorità dei conti annuali separati;
  • prefigura un programma di ispezioni e verifiche a partire dal 2008 che sarà attuato anche mediante sopralluoghi.

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