Il 1 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di Condotta Commerciale (Del. ARG/com 104/10), che ha introdotto puntuali riferimenti per lo svolgimento dell’attività commerciale da parte degli operatori di vendita nei confronti dei clienti finali di ridotte dimensioni (consumo fino a 200.000 Smc/a) al fine di permettere una scelta consapevole del proprio fornitore. In particolare, il Codice di Condotta Commerciale prescrive:
Con il nuovo Codice di Condotta Commerciale (Del. ARG/com 104/10), l’AEEG ha definito in maniera più puntuale tematiche inerenti l’approccio commerciale in precedenza già normate con il Codice di Condotta Commerciale (Del. 126/04) in vigore fino al 31 dicembre 2010.
Con Del. 229/01 l’AEEG ha definito la disciplina generale concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali. Dall’1 gennaio 2011 la Del. 229/01 (come modificata dalla Del. ARG/com 104/10) definisce condizioni inderogabili per i contratti di vendita di gas naturale a clienti finali aventi diritto al servizio di tutela.
La Del. 229/01, nel tempo modificata ed integrata, prescrive obblighi in materia di:
Di rilievo anche la Del. ARG/gas 99/11 con cui l’AEEG ha introdotto: