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Codice di Rete di Distribuzione Gas

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La Del. 108/06 ha introdotto il Codice di rete tipo, strumento contrattuale che regola nel dettaglio i rapporti tra distributori e utenti della rete. I Distributori che hanno aderito al Codice di rete tipo si sono formalmente impegnati a rispettare le disposizioni in esso contenute. In questo contesto è indispensabile conoscere le prescrizioni normative e verificarne il rispetto al fine di operare adeguamenti ed ottimizzazioni organizzativo-gestionali.

Con la Del. 138/04 sono state individuate le regole atte a favorire il libero accesso alle reti di Distribuzione da parte di tutti gli operatori, introducendo una serie di prescrizioni per promuovere la parità di trattamento e l’apertura del mercato della Vendita del Gas naturale, in particolare l’AEEG:

  • ha disposto i criteri per la stesura dei Codici di Distribuzione del gas;
  • ha definito obblighi di informazione a carico delle imprese di distribuzione che sono tenute a pubblicare, anche sul sito internet, le principali informazioni tecnico-economiche riguardanti:
    • gli impianti gestiti,
       
    • i programmi di estensione, potenziamento e manutenzione delle reti,
       
    • e metodologie di stima mediante applicazione dei profili di prelievo.
  • ha prescritto le regole e le procedure per l'accesso alla rete di distribuzione, sia nel caso di attivazione di nuovi punti di riconsegna, sia nel caso di sostituzione del fornitore presso un punto di riconsegna già esistente (switching); individuando tempi e modi con cui gli operatori devono realizzare gli scambi di informazione;
  • ha previsto obblighi informativi anche a carico degli utilizzatori del servizio di distribuzione al fine di favorire la corretta allocazione del gas nel passaggio dalla rete di trasporto alle reti locali di distribuzione.
     

Solo successivamente ad un lungo e complesso procedimento di consultazione, durato quasi due anni, l’AEEG con la Del. 108/06 ha introdotto modifiche ai contenuti della Del.138/04 e approvato il Codice di rete tipo. Secondo quando indicato dalla stessa Autorità nel comunicato stampa “Il Codice di rete tipo è un atto di fondamentale importanza per lo sviluppo del mercato del gas in quanto è lo strumento contrattuale con cui vengono regolati e profondamente chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l’impianto medesimo”.

Il Codice di rete tipo riprende i principi individuati nella Del. 138/04 affrontando in molti casi, con un dettaglio maggiormente approfondito, le varie tematiche già in parte regolate.

Successivamente alla pubblicazione della Del. 108/06 sulla Gazzetta Ufficiale (4/7/2006), le imprese di distribuzione hanno avuto tre mesi di tempo per (in alternativa):

  • approvare formalmente il Codice di rete tipo, inviando semplicemente all'AEEG una dichiarazione a firma del legale rappresentante;.
     
  • proporre delle modifiche e integrazioni al Codice di rete tipo in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate;
     
  • oppure, presentare un proprio Codice di rete redatto secondo i principi individuati nell’Allegato A della Del. 138/04.
     

Negli ultimi 2 casi, al fine di poter applicare il Codice di rete così redatto, è necessaria l’approvazione dell’AEEG. In qualsiasi momento l’impresa di distribuzione che ha aderito al Codice di rete tipo ha facoltà di rinunciare a tale codice che resta in vigore sino all’approvazione da parte dell’AEEG del Codice di rete predisposto dall’esercente

Al fine di garantire a tutti gli operatori della vendita parità di condizioni di accesso, l’AEEG è intervenuta introducendo con la Del. 294/06 e s.m.i. specifici obblighi in tema di modalità di comunicazione tra distributore e venditore con particolare riferimento alle prestazioni di qualità commerciale di cui alla Del. ARG/gas 120/08 e all’accesso per sostituzione di venditore (switching) di cui alla Del. 138/04.

Lo Standard Nazionale di Comunicazione prevede come il distributore metta a disposizione degli utenti uno “Strumento di comunicazione evoluto” che consenta, tra gli altri:

  • lo scambio di informazioni tramite il vettore XML;
     
  • l’inserimento o estrazione massiva di dati in formati di facile fruizione;
     
  • la ricerca libera e strutturata di una richiesta e delle informazioni necessarie a tracciare lo stato di ogni richiesta;
     
  • il booking on line dell’appuntamento, a cura del venditore, con il cliente finale per l’esecuzione della prestazione richiesta.
     

A partire dall’1 aprile 2010, l’obbligo di dotarsi dello Strumento di comunicazione evoluto decorre per tutti i distributori.

L’AEEG ha altresì definito con Del. ARG/gas 185/08 e s.m.i. le Istruzioni Operative relative in particolare ai tracciati dati che devono essere utilizzati per il trasferimento di comunicazioni attraverso lo standard nazionale di comunicazione. 

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