La Del. 108/06 ha introdotto il Codice di rete tipo, strumento contrattuale che regola nel dettaglio i rapporti tra distributori e utenti della rete. I Distributori che hanno aderito al Codice di rete tipo si sono formalmente impegnati a rispettare le disposizioni in esso contenute. In questo contesto è indispensabile conoscere le prescrizioni normative e verificarne il rispetto al fine di operare adeguamenti ed ottimizzazioni organizzativo-gestionali.
Con la Del. 138/04 sono state individuate le regole atte a favorire il libero accesso alle reti di Distribuzione da parte di tutti gli operatori, introducendo una serie di prescrizioni per promuovere la parità di trattamento e l’apertura del mercato della Vendita del Gas naturale, in particolare l’AEEG:
Solo successivamente ad un lungo e complesso procedimento di consultazione, durato quasi due anni, l’AEEG con la Del. 108/06 ha introdotto modifiche ai contenuti della Del.138/04 e approvato il Codice di rete tipo. Secondo quando indicato dalla stessa Autorità nel comunicato stampa “Il Codice di rete tipo è un atto di fondamentale importanza per lo sviluppo del mercato del gas in quanto è lo strumento contrattuale con cui vengono regolati e profondamente chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l’impianto medesimo”.
Il Codice di rete tipo riprende i principi individuati nella Del. 138/04 affrontando in molti casi, con un dettaglio maggiormente approfondito, le varie tematiche già in parte regolate.
Successivamente alla pubblicazione della Del. 108/06 sulla Gazzetta Ufficiale (4/7/2006), le imprese di distribuzione hanno avuto tre mesi di tempo per (in alternativa):
Negli ultimi 2 casi, al fine di poter applicare il Codice di rete così redatto, è necessaria l’approvazione dell’AEEG. In qualsiasi momento l’impresa di distribuzione che ha aderito al Codice di rete tipo ha facoltà di rinunciare a tale codice che resta in vigore sino all’approvazione da parte dell’AEEG del Codice di rete predisposto dall’esercente
Al fine di garantire a tutti gli operatori della vendita parità di condizioni di accesso, l’AEEG è intervenuta introducendo con la Del. 294/06 e s.m.i. specifici obblighi in tema di modalità di comunicazione tra distributore e venditore con particolare riferimento alle prestazioni di qualità commerciale di cui alla Del. ARG/gas 120/08 e all’accesso per sostituzione di venditore (switching) di cui alla Del. 138/04.
Lo Standard Nazionale di Comunicazione prevede come il distributore metta a disposizione degli utenti uno “Strumento di comunicazione evoluto” che consenta, tra gli altri:
A partire dall’1 aprile 2010, l’obbligo di dotarsi dello Strumento di comunicazione evoluto decorre per tutti i distributori.
L’AEEG ha altresì definito con Del. ARG/gas 185/08 e s.m.i. le Istruzioni Operative relative in particolare ai tracciati dati che devono essere utilizzati per il trasferimento di comunicazioni attraverso lo standard nazionale di comunicazione.