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Tariffe Distribuzione Gas

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Anche per il terzo periodo di regolazione (TPR), formato dai 4 anni solari compresi tra il 2009 e il 2012, l’impostazione stabilita dall’Autorità prevede che il vincolo sui ricavi di distribuzione possa essere determinato applicando in alternativa:

  •  il Regime Ordinario, rispetto al quale tutte le imprese devono ottenere una determinazione tariffaria,
     
  •  il Regime Individuale, rispetto al quale le imprese interessate possono successivamente presentare istanza di accesso.

Entrambi sono disciplinati dal RTDG "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", che, introdotto con Del. ARG/gas 159/08 costituisce la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG).

ASPETTI COMUNI

  • E’ prevista la rideterminazione ex novo del vincolo sui ricavi, che sostituisce le precedenti determinazioni, indipendentemente dal metodo tariffario adottato nei precedenti periodi di regolazione.
     
  • Non è più prevista l’applicazione del MEAV: in sua vece è prevista la graduale adozione di costi standard ai fini della valorizzazione dei nuovi investimenti.
     
  •  I periodi tariffari vengono fatti coincidere con l’anno solare.
  • La quota variabile della tariffa è riferita allo standard metro cubo (smc) e non più alla quantità di energia presente nel gas distribuito (GJ), che scompare completamente dalla tariffa di distribuzione.
     
  •  Le regole di correzione della misura (conversione da mc a smc) vengono chiarite e semplificate.
     
  •  I dati comunicati per fini tariffari devono corrispondere a quelli comunicati in base alle norme di separazione contabile.
     

SCHEMA LOGICO GENERALE

  • Il vincolo sui ricavi per ciascuna impresa è suddiviso in tre distinti vincoli specifici:
    • VRD, a copertura dei costi del servizio di distribuzione,
       
    •  VRM, a copertura dei costi del servizio di misura,
       
    •  VRC, a copertura dei costi relativi al servizio di commercializzazione della distribuzione.
       
  •  Il VRD remunera distintamente:
    • il capitale investito in immobilizzazioni centralizzate, che con regime ordinario è determinato in modo parametrico, e che è differenziato tra immobilizzazioni in fabbricati a uso ufficio e in altre immobilizzazioni centralizzate materiali ed immateriali,
       
    • il capitale investito nelle singole località, determinato in modo analitico, riguardante fabbricati industriali e relativi terreni, impianti principali e secondari, condotte e allacciamenti,
       
    • i costi operativi di distribuzione, che con regime ordinario sono determinati in modo parametrico tenendo conto della dimensione dell’impresa e della densità della clientela.
       
       
  •  Il VRM remunera distintamente:
    • il capitale investito nelle singole località, determinato in modo analitico, riguardante misuratori convenzionali ed elettronici,
       
    • i costi operativi di misura, determinati in modo parametrico secondo una quota unitaria per punto di riconsegna uguale per tutte le imprese, distinguendo tra costi per installazione e manutenzione misuratori e costi per la gestione dei dati di misura.
       
       
  •  Il VRC remunera i costi operativi per la commercializzazione della distribuzione, determinati in modo parametrico secondo una quota unitaria per punto di riconsegna uguale per tutte le imprese.
     
  •  La struttura di ciascun vincolo conserva la consueta impostazione formata da tre componenti:
    • remunerazione del capitale investito netto, che per il TPR è pari al 7,6% per il capitale investito nella distribuzione ed al 8,0% per il capitale investito nella misura (non è riconosciuto alcun capitale investito in corrispondenza del servizio di commercializzazione della distribuzione),
       
    •  quota ammortamento, concettualmente quantificata in relazione al capitale investito lordo diviso per la vita utile convenzionale,
       
    •  quota a copertura dei costi operativi.
       
       
  •  La tariffa di distribuzione da applicare da parte delle imprese di distribuzione verso le loro controparti è denominata tariffa obbligatoria e sarà determinata dall’AEEG con riferimento a 6 grandi ambiti tariffari.
     
  •  La tariffa obbligatoria è calcolata in modo che i ricavi da essa generati corrispondano per ogni ambito:
    • alla somma dei ricavi riconosciuti spettanti alle imprese operanti nell’ambito,
       
    • alle altre componenti necessarie ad alimentare i fondi a copertura degli oneri per interventi di risparmio energetico, per interventi di impiego di fonti rinnovabili, per l’erogazione degli incentivi in materia di qualità del servizio gas, per il sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati
       
       
  •  La differenza per ciascuna impresa tra i ricavi riconosciuti e quelli effettivi, ottenuti applicando la tariffa obbligatoria, è oggetto di un meccanismo di perequazione gestito dalla cassa conguaglio settore elettrico (CCSE) che prevede:
    • che le imprese con perequazione a debito (ricavi effettivi maggiori di quelli riconosciuti) versino alla CCSE i corrispondenti importi di perequazione a debito, alimentando un fondo che la CCSE utilizzerà per versare gli importi spettanti alle imprese con perequazione a credito (ricavi effettivi minori di quelli riconosciuti),
       
    •  che i versamenti di cui sopra avvengano mediante acconti bimestrali e saldo annuale.
       
       

REGIME ORDINARIO

Sono previste:

  •  regole per la determinazione dei valori iniziali, efficaci ai fini della determinazione delle tariffe di ingresso nel TPR, integralmente sostituitivi di qualsiasi precedente determinazione tariffaria; tali regole prevedono:
    •  l'utilizzo di criteri storico-analitici per la determinazione del capitale investito di località, vale a dire quello relativo a terreni e fabbricati industriali, impianti, reti, allacciamenti e misuratori,
       
    •  l'utilizzo di criteri parametrici per la determinazione del capitale investito centralizzato e per la determinazioni di tutte le componenti tariffarie a copertura dei costi operativi.
       
       
  •  regole per l’aggiornamento annuale dei suddetti valori, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni successivi.
     

REGIME INDIVIDUALE

Il Regime Individuale riguarda esclusivamente l’attività di distribuzione, e quindi il solo vincolo VRD.

La sua caratteristica essenziale consiste nel fatto che il capitale investito viene valutato con il metodo del costo storico rivalutato (che presenta alcune differenze rispetto al criterio storico-analitico previsto dal Regime Ordinario), limitatamente alle seguenti parti:

  •  capitale investito in immobilizzazioni materiali e immateriali centralizzate diverse dai terreni e dai fabbricati non industriali,
     
  •  capitale investito nelle singole località.
     

Inoltre i costi operativi riconosciuti relativamente all’attività di distribuzione sono quelli propri di ogni azienda ammessa al Regime Individuale e desumibili dai propri conti annuali separati, purché sia dimostrata l'origine esogena di eventuali scostamenti rispetto ai valori di tali costi determinati con metodologia parametrica.

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